Piatti di plastica

Dal 14 gennaio addio alla plastica monouso non biodegradabile

Dal 14 gennaio 2022 entrerà in vigore il decreto legislativo 196/21 che attua la direttiva europea contro i Sup, cioè i “Single use plastics”. Significa che sarà vietata la produzione di piatti, contenitori e altri oggetti monouso in plastica non biodegradabile.

La finalità, come si legge nell’Art. 1, è “prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo alla riduzione della produzione di rifiuti, al corretto funzionamento del mercato e promuovendo comportamenti responsabili rispetto alla corretta gestione dei rifiuti in plastica. Il presente decreto reca, altresì, misure volte a promuovere l’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande”.

Cos’è la plastica monouso

Il decreto attua la direttiva in vigore dal 2019 nella Comunità europea sui prodotti in plastica oxo-degradabile e sugli attrezzi da pesca contenenti plastica. Come si legge sulla direttiva, la plastica monouso è quella realizzata “interamente o parzialmente in plastica, a eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente”. Invece, i prodotti oxo-degradabili sono le “materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica”.

Saranno quindi eliminati dalla commercializzazione bastoncini di cotone, piatti e posate di plastica monouso, e contenitori per alimenti.

Il divieto, però, non si applicherà ai prodotti biodegradabili e compostabili che hanno almeno il 40% di materia prima rinnovabile al 40%: questa soglia diventerà del 60% a partire dal 1° gennaio 2024.

Pene previste

Il decreto prevede sanzioni amministrative che vanno da 2.500 a 25.000 euro per chi continuerà a commercializzare i prodotti vietati.

Inoltre, la stessa sanzione pecuniaria si applica anche nei casi di immissione sul mercato o messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’art. 6, comma 1, o privi dei requisiti di marcatura di cui all’art. 7, commi 1 e 2 del decreto. Infine, la sanzione da 2.500 a 25.000 sarà aumentata fino al doppio nel caso di immissione di una quantità di prodotti dal valore superiore al 10% del fatturato di chi trasgredisce le regole.

I prodotti vietati

  • Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
  • Bastoncini cotonati
  • Piatti
  • Cannucce (tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE)
  • Agitatori per bevande
  • Aste da attaccare a sostegno dei palloncini (tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi)
  • Contenitori per alimenti in polistirene espanso, ovvero recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti
    che soddisfano i seguenti criteri:
    a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
    c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti)
  • Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi
  • Tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

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